Cos’è il bollo CE?
Gli alimenti di origine animale, sono quelli di gran lunga che han bisogno di attenzioni, di un impegno maggiore per la sicurezza alimentare, a tutela della salute dei consumatori. In quanto sono quelli più pericolosi, e che possono portare a malattie di origine alimentare.
Il Bollo CE è un riconoscimento che viene rilasciato agli stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale, ed alle organizzazioni che si occupano di allevamento, macellazione, trasporto, stoccaggio e talvolta commercializzazione che rispettano e seguono i requisiti definiti dal seguente regolamento:
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004, che stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare.
Si tratta di una identificazione fondamentale ed efficace, anche nei casi di allerte sanitarie e per i ritiri e richiami. Una vera e propria targa dello stabilimento, o laboratorio di produzione. Che segue gli alimenti lungo tutta la filiera, e che viene riportata nelle etichette, nei documenti di trasporto commerciali e talvolta nelle materie stesse.
Quali sono i prodotti coinvolti?
Le regolazioni si applicano ai prodotti di origine animale trasformati e non in particolare si distinguono due macro categorie:
Materie prime non trasformate:
Carne fresca, macinata, compresa quella separata meccanicamente;
Interiora non trattate come, stomaco, vescica ed intestino;
Preparazione non trasformata di carne;
Sangue e fluidi;
Prodotti della pesca freschi;
Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, e gasteropodi vivi;
Latte crudo;
Uova intere e liquide;
Carne di rana;
Lumache;
Miele e similari;
Prodotti finiti:
Prodotti lavorati a base di carne, come prosciutti, salmone ed atri;
Prodotti della pesca trasformati tramite affumicatura, salagione, marinatura ed atri;
Prodotti trattati termicamente della filiera lattiero casearia;
Ovo-prodotti;
Grasso animale fuso, ciccioli, gelatine, collagene;
Interiora non trattate come, stomaco, vescica ed intestino.
Per chi è obbligatorio il bollo CE?
Il Bollo CE è obbligatorio per tutti gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) quando producono, trasformano, manipolano e commercializzano alimenti di origine animale e li rivendono prevalentemente a terzi in aree geografiche esterne alla Provincia in cui ha sede l’Impresa ed alle Province limitrofe. Il Riconoscimento col Bollo CE consente alle imprese di commercializzare all’ingrosso alimenti di origine animale, anche verso altri Paesi dell’Unione Europea o Terzi.
Come ottenere il bollo CE?
Gli step generici che consentono l’ottenimento del Bollo CE sono i seguenti (possibili variazioni da regione a regione) e devono essere svolti dall'OSA:
Richiesta di parere preliminare per il rilascio dell’autorizzazione. che dovrà contenere:
Domanda, cartacea o digitale, ai dipartimenti veterinari di riferimento, che possono differenziarsi per uffici di igiene degli alimenti di origine animale che si occupa dei prodotti caseari, allevamenti, salumifici, ecc;
Planimetria dell’impianto con identificazione dei locali, dei flussi del personale, delle materie prime, prodotti finiti, materiale packaging, rifiuti, punti aria, acqua e scarichi;
Relazione tecnica ove si descriva lo stabilimento, i processi lavorativi effettuati, lo smaltimento dei rifiuti, e la gestione delle acque reflue e emissioni in atmosfera;
Pagamento dei bolli e del servizio veterinario.
Effettuazione dell’ispezione preliminare da parte del servizio veterinario competente;
Implementazione delle attività richieste dal servizio veterinario ufficiale;
Ispezione finale dello stabilimento e della documentazione compreso il manuale HACCP.
Discussione da parte del comitato per il rilascio del bollo sanitario CE.
Risulta essenziale evidenziare che: uno stabilimento che avrà ottenuto il riconoscimento per gli alimenti di origine animale, sarà affiancato dal servizio veterinario di ispezione, con la nomina di un veterinario ufficiale che si recherà nella struttura con una cadenza all’incirca trimestrale.
Obblighi generali degli operatori del settore alimentare
Gli operatori devono utilizzare solo acqua potabile (o «acqua pulita» in alcune circostanze) per eliminare la contaminazione superficiale, salvo che l’uso di opzioni alternative sia approvato dalla Commissione Europea.
I prodotti devono essere preparati e manipolati in stabilimenti provvisti almeno di registrazione, ma spesso riconosciuti.
I prodotti devono recare un bollo sanitario o altro marchio di identificazione approvato.
I prodotti provenienti da paesi terzi devono soddisfare almeno i requisiti dell’UE, comprovati dall’elenco di paesi e stabilimenti autorizzati. I prodotti devono altresì essere corredati di certificati.
Norme speciali si applicano a Finlandia e Svezia in relazione alle salmonelle in alcune carni, pollame e uova.
Chi e come riconosce le attività dello stabilimento come idonee?
Salvo alcune deroghe particolari, la normativa comunitaria prevede che le aziende possano commercializzare alimenti di origine animale prodotti nel territorio europeo solo se preparati e manipolati in stabilimenti che soddisfano i requisiti normativi, riconosciuti come idonei dall’autorità competente. In Italia, le autorità preposte al riconoscimento e al controllo di questi stabilimenti sono i Servizi veterinari pubblici, che afferiscono ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL).
Il riconoscimento si ottiene a seguito dell’esame dei documenti aziendali e di sopralluoghi da parte dei servizi veterinari dell’ASL di competenza al fine di verificare l’idoneità degli stabilimenti e il soddisfacimento dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività. Al termine delle verifiche, all’azienda viene assegnato un numero identificativo e un marchio di identificazione; solo successivamente l’azienda potrà iniziare la propria attività produttiva.
Le autorità competenti verificano i requisiti igienico sanitario con controlli ufficiali periodici, imponendo misure correttive in caso di necessità. Se l’azienda perde i requisiti, l’ASL può sospendere temporaneamente o revocare il riconoscimento, con conseguente chiusura temporanea o permanente dell’azienda.
Chi è escluso dal bollo CE?
Le categorie di aziende che non necessitano della richiesta del Bollo CE sono le seguenti:
Operatori che effettuano commercio al dettaglio di alimenti di origine animale, macellerie, pescherie, ristoranti, da un’azienda commerciale al dettaglio ad un’altra realtà medesima a livello locale della provincia ove è sito lo stabilimento e quelle limitrofe a condizione che questa attività non sia primaria, Reg CE 853 art 1;
Operatori che producono gelati tranne quelli che utilizzano latte crudo;
Operatori che producono miele;
Operatori che forniscono direttamente piccole quantità di pollame e lagomorfi macellati direttamente dal produttore forniti direttamente al consumatore finale, od a laboratori commerciali annessi tali carni come carni fresche, Reg CE 853 art 1;
Operatori cacciatori che forniscono piccole quantità di selvaggina direttamente al consumatore finale o ai laboratori commerciali a livello locale che riforniscono il consumatore finale, Reg CE 853 art 1;
Operatori aziende agrituristiche con laboratori che trasformano le loro produzioni, carni, latte, per la vendita diretta al consumatore.
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